Coordinamento Sicurezza D.lgs 81/08
COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI_Il D.LGS 81/08 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili stabilisce che, "in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, o che il calcolo umonini/giorno per eseguire quell'opera sia superiore a 200 unità, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori."
Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari. Nello specifico i compiti del coordinatore, per legge, ed attuati dallo studio, sono:
CSP - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
- Redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Predisporre il fascicolo dell'opera (FO) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- Predisporre e presentare, per conto del Committente, la Notifica Preliminare.
CSE - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
- Verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza.
- Adeguare, se necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, al fine di migliorare la sicurezza in cantiere;
- Verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- Organizzare tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni alle prescrizioni del piano e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro competenti.
- Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.